E' ormai quasi definitivo lo Statuto, a cui manca solo la registrazione presso il tribunale.


BOZZA DELLO STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE

"TUTTI PER CRUCOLI"

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Finalità Scopi sociali

Art. 1

Con atto di costituzione del .. acquista operatività l'associazione socio-culturale con denominazione "TUTTI PER CRUCOLI".

Art. 2

L'Associazione ha la sua sede legale a Crucoli in via Roma n.3.
Ha, inoltre, un'altra sede sociale in Milano, via Capecelatro n. 55.
Ha anche facoltà di istituire succursali, rappresentanze, sezioni ed agenzie in Italia ed all'estero.

Art. 3

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone la finalità di promuovere iniziative socio-culturali che concorrano allo sviluppo globale, economico, sociale, culturale e civile di Crucoli nonché di rafforzare i vincoli di solidarietà umana tra i cittadini crucolesi nel paese ed altrove tenendo con esso vivi i legami affettivi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi dei soci, da elargizioni di terzi e dai proventi di manifestazioni culturali e ricreative.

Art. 4

In particolare gli scopi dell'Associazione consistono:

  1. Nella promozione di convegni, mostre, manifestazioni, spettacoli vari, serate di letteratura, attività ricreative (teatro, musica ecc) sia a Crucoli, sia a Milano che altrove;
  2. Nella raccolta di fondi, previa autorizzazione dell'autorità competente, per individuare e realizzare iniziative, opere ed interventi nel sociale che acquistino rilevanza pubblica, anche attraverso attività di volontariato che abbia come riferimento l'assistenza ai soggetti bisognosi: anziani, handicappati, ammalati, poveri ecc.;
  3. Nella collaborazione con altri Enti ed Associazioni che operano per lo sviluppo del paese al fine di incentivare i fondi per la festa patronale e per la squadra di calcio;
  4. Nella sollecitazione alla realizzazione di ogni altra iniziativa idonea a contribuire al rilancio economico e turistico del paese.

Art. 5

Nell'ambito dello svolgimento di ogni attività associativa è assolutamente vietata ogni manifestazione che, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, persegua scopi politici.

TITOLO SECONDO

Soci - Assemblee - Organi statutari - Direzione - Rappresentanza 

Art. 6

I soci si distinguono in onorari, sostenitori e benemeriti.

Soci onorari: sono coloro i quali vengono ammessi a far parte dell'Associazione e che periodicamente contribuiscono con liberalità a favore della stessa;

Soci sostenitori: sono coloro che s'impegnano a versare una quota annuale da definirsi con apposita delibera ogni anno;

Soci benemeriti: sono persone, Enti, Società ecc. che apportino un contributo fattivo e rilevante alla vita ed allo sviluppo dell'Associazione.

Art. 7

Nessun diritto compete al socio radiato od ai suoi eredi o aventi causa sulle somme versate all'Associazione a qualsiasi titolo o ragione.

Art. 8

Gli organi associativi sono

Art. 9

L'Assemblea Generale dei soci è costituita da tutti gli iscritti in qualsiasi sezione territoriale, nazionale o estera, dell'Associazione.

Essa si riunisce in via ordinaria, una volta all'anno a Crucoli, nel mese di Agosto, per:

Essa è convocata dal Presidente con apposito avviso comunicato almeno dieci giorni prima ai Presidenti di tutte le sezioni che provvederanno ad avvisare i rispettivi soci.

L'Adunanza è valida, in seconda convocazione, da definire e comunicare contestualmente allo stesso avviso, a prescindere dal numero dei presenti.

L'Assemblea nomina fra i suoi membri, a maggioranza dei due terzi dei presenti alla prima votazione, ed a maggioranza semplice nella successiva, il Presidente dell'Associazione.

Art. 10

Il Presidente:

Art. 11

Il Consiglio Generale dell'Associazione è composto da tutti i membri dei Consigli Direttivi delle sezioni.

Si riunisce a Crucoli in via ordinaria nel mese di agosto di ogni anno per procedere:

Art.12

L'Assemblea di sezione è costituita da tutti gli iscritti della sezione stessa, in regola con i versamenti contributivi.

Essa è convocata dal Presidente di sezione con avviso esposto al pubblico e notificato a ciascun componente almeno cinque giorni prima dell'adunanza. E' però valida l'assemblea anche in mancanza di tale formalità quando ne faccia richiesta la metà più uno dei suoi componenti.

L'assemblea è sovrana e può deliberare a maggioranza semplice degli aventi diritto su qualsiasi argomento di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente di sezione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio societario per l'approvazione del bilancio e l'annessa relazione scritta.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente di sezione quando lo ritenga opportuno oppure tutte le volte che ne venga fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un terzo degli associati alla sezione stessa.

Art. 13

L'assemblea:

Sia il Programma che il Regolamento devono attenersi alle linee generali associative approvate dall'Assemblea Generale e devono ispirarsi alle finalità ed agli scopi dell'Associazione.

Art. 14

Le votazioni avvengono, in genere, per alzata di mano; quelle riguardanti nomine e cariche sociali si effettuano con votazione segreta tranne che l'Assemblea proclami l'eletto per acclamazione. Tali modalità vanno trascritte a verbale a firma del Presidente e controfirmate dal segretario designato.

 Art. 15

Il Consiglio Direttivo di ogni sezione è composto da dieci membri effettivi eletti dall'assemblea di sezione al proprio interno e sulla base delle norme che saranno stabilite dal Regolamento associativo.

Il Consiglio Direttivo di Sezione:

Tutti i consiglieri, alla scadenza del mandato, sono rieleggibili; essi decadono dalla carica di consigliere se non intervengono per tre volte di seguito e senza giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

Il Consiglio sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Di ogni incontro sarà stilato apposito verbale a cura del segretario.

Art. 16

Il Presidente di sezione presiede le riunioni dell'Assemblea di sezione e del Consiglio Direttivo della sezione stessa ed ha il compito di:

Art.17

Tutte le cariche sono onorarie e gratuite.

Art. 18

Tutte le controversie che potranno sorgere tra i soci e/o tra questi ed i loro eredi e/o tra soci ed eredi in dipendenza di questo atto, dovranno essere sottoposte alla decisione di tre arbitri eletti uno da una parte ed il terzo di comune accordo tra i primi, in difetto dal tribunale territorialmente competente.

Art. 19

L'Associazione ha durata illimitata. Un suo eventuale scioglimento sarà deliberato, a maggioranza, dall'Assemblea Generale appositamente convocata. Il patrimonio esistente sarà destinato, dalla stessa Assemblea, ad opere di beneficenza. 

Art. 20

Per quanto non previsto nel presente statuto si rimanda al Regolamento associativo ed alle norme in materia del codice civile e delle altre leggi dello Stato italiano.


Home Page